[Letto su Esilio a Mordor]
 
 L’idea è nata su twitter, parlando con Claudia Vago (@Tigella) e Salvatore Mammone (@mammonss):  invitare i blogger, chi frequenta e “abita” la rete a condividere,  postare (anche su facebook e su twitter), diffondere lo stesso post come  segnale di protesta contro il comma 29, cosiddetto ammazza-blog.
Il post che abbiamo scelto è di Bruno Saetta e spiega bene cosa non va in questa norma. Qui raccogliamo tutte le adesioni, inserite l’url del vostro post.
Perché abbiamo scelto proprio questo  post? Perché vogliamo sottolineare che la nostra non è ‘indignazione  automatica’, come per esempio Massimo Mantellini  ha sottolineato, ma una protesta informata. Sulla questione della  scelta di definire quella norma ‘ammazzablog’ consigliamo la lettura di questo articolo sempre di Bruno Saetta.
ECCO IL TESTO DA DIFFONDERE:
Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?
Il comma 29 estende l’istituto della  rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti  informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per  via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando  la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in  sede di attuazione.
Cosa è la rettifica? 
La rettifica è un istituto previsto per i  giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini  dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in  quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche  modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a  verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la  “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i  responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei  soggetti che si ritengono lesi.
Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione? 
La norma prevede che la rettifica vada  pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la  richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice  mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche  grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa  visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono  essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini  scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può  giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in  vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti  previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà  impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la  sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del  sito.
Se io scrivo sul mio blog “Tizio è  un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto,  ad esempio con una sentenza di condanna per furto? 
La rettifica prevista per i siti  informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono  soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed  affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della  loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla  assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente  demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio  puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno  della notizia pubblicata.
Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? 
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.
Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?
La rettifica nasce in relazione alla  stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore  responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata  di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il  soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a  carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi  caso per caso.
Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Un commento non è tecnicamente un sito  informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto  all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della  possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler  assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva  relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti  similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.
Qui l’articolo completo
@valigia blu – riproduzione consigliata
       
  

